La previdenza complementare: le novità 2018 tra legge di bilancio e CCNL
Novembre 2018 - AziendItalia - Il PERSONALE
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
Esperti in gestione e organizzazione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione
Non si perde occasione per tentare di dare nuova linfa alla previdenza complementare dei dipendenti
degliEnti locali, che, finoadoggi, hanno alquanto snobbato l’istituto.Nel2018 duesono le occasioni per
procedere in tal senso: la Legge di bilancio, soprattutto dal punto di vista fiscale, e il nuovo contratto
collettivo, dal lato giuridico, cercano di dare nuove opportunità ai dipendenti per convincerli ad iscriversi
al Fondo Perseo-Sirio. I tentativi appaiono, però, alquanto tiepidi in relazione all’obiettivo posto.
La legge di bilancio 2018: i nuovi limiti
di deducibilità fiscale
Il trattamento fiscale dei versamenti
alla previdenza complementare
I contributi alla previdenza complementare a carico
del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro
costituiscono oneri deducibili dal reddito comples-
sivo (art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR). Per i
lavoratori dipendenti, la deducibilità dal reddito di
detti contributi può essere riconosciuta direttamente
dal sostituto d’imposta in quanto l’art. 51, comma 2,
lett. h), del TUIR prevede che il datore di lavoro
debba escludere direttamente dal reddito di lavoro
dipendente gli oneri deducibili di cui all’art. 10 dello
stesso TUIR se direttamente trattenuti (ossia se il
versamento delle somme è avvenuto per il suo tra-
mite). Il sostituto d’imposta riconosce gli oneri dedu-
cibili nel limite del reddito di lavoro dipendente
erogato. Rimane facoltà del lavoratore comunicare
altri redditi che concorrono alla formazione del red-
dito complessivo e chiedere che vengano tenuti in
considerazione dal datore di lavoro.
Al contrario, non possono essere annoverati tra gli
oneri deducibili le quote associative che i dipendenti
devono versare, per il tramite del datore di lavoro, al
fondo di previdenza complementare. La quota asso-
ciativa, pur essendo necessaria per poter godere delle
prestazioni previdenziali, non è direttamente finaliz-
zata al finanziamento della posizione previdenziale
individuale (risoluzione, Agenzia delle Entrate,
n. 96/2005).
Non possono essere considerati oneri deducibili dal
reddito, ex art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, la
contribuzione accreditata in modo virtuale dall’isti-
tuto di previdenza, ovvero l’1,5%della base contribu-
tiva ai fini TFS (80% della retribuzione) per i
lavoratori già dipendenti alla data del 31/12/2000
(pari all’1,20%della base contributiva). Per compren-
derne la motivazione è necessario analizzare la natura
giuridica dell’1,50% della quota TFS destinata al
fondo pensione. L’art. 59, comma 56, della Legge
n. 449/1997 prevede che “al fine di favorire il processo
di attuazione per i predetti (n.d.r. dipendenti di Pubbli-
che Amministrazioni) delle disposizioni in materia di
previdenza complementare viene prevista la possibilità di
chiedere la trasformazione dell’indennità di fine servizio in
TFR. Per coloro che optano in tal senso una quota della
vigente aliquota contributiva relativa all’indennità di fine
servizio prevista dalle gestioni previdenziali di apparte-
nenza, pari all’1,50% verrà destinata a previdenza com-
plementareneimodi e conle gradualità da definirsi in sede di
specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori”.Ne deriva che questa contribuzione aggiuntiva
non è a carico né del datore di lavoro di lavoro né del
lavoratore in quanto risulta accantonata dall’INPS.
Tale quota è conferita al fondo pensione solo al
momento della cessazione del rapporto di lavoro
insieme agli accantonamentidelle quote diTFRmatu-
rate. Si tratta quindi di un accredito figurativo che, ai
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fini fiscali, è consideratouna componente assimilata al
TFR e quindi esclusa dal calcolo dei limiti di deduci-
bilità previsti dalla normativa vigente. Inoltre, non
può essere considerato onere deducibile (Risoluzione
Agenzia delle Entrate prot. 954-114144/2005 e Nota
operativa Inpdap n. 22/2005).
I nuovi limiti di deducibilità
Con il comma 156 dell’articolo unico della Legge 27
dicembre 2017, n. 205, è stato modificato, per i
dipendenti pubblici, il regime fiscale dei versamenti
alla previdenza complementare. Dispone, infatti, la
norma:
“A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo30marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a formepensionistiche complementari,
le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate
fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.”
Viene, quindi, esteso ai dipendenti pubblici il regime di
tassazione previsto per il settore privato in ordine alla
deducibilità dei premi versati alla previdenza
complementare.
Fino al 31 dicembre 2017, per i lavoratori della PA, il
limite di deducibilità era previsto nell’importo infe-
riore rispetto a:
- il 12% del reddito complessivo;
- il doppio del TFR trasferito al fondo pensione;
- 5.164,57 Euro (i vecchi 10 milioni di lire).
Dal 1° gennaio 2018, anche ai soggetti sopra
richiamati si applica l’art. 8, comma 4, del D.L.
n. 252/2005, aventi per oggetto la “Disciplina
delle forme pensionistiche complementari”. Il
predetto comma 4 dispone che:
“I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche
aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo
non superiore ad Euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui
all’articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di Euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di
previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi
quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non
dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.”.
La misura, quindi, estende l’importo fisso di 5.164,57
Euro quale limite di deducibilità previsto per il settore
privato ai premi versati alla previdenza complemen-
tare per i dipendenti pubblici. Considerato che, tra i
tre vecchi limiti applicabili fino al 31 dicembre 2017,
quello riferito ai 5.164,57 Euro risulta essere, di
norma, quello superiore per la maggior parte dei
dipendenti pubblici, è evidente che la disposizione
mira ad incrementare il limite di deducibilità e,
quindi, sfruttare maggiormente i benefici fiscali con-
seguenti ai versamenti alla previdenza
complementare.
La quota a carico del datore di lavoro concorre
alla formazione del reddito
Il trattamento fiscale del TFR e della previdenza
complementare è stato riscritto dal D.Lgs. n. 47/
2000 il quale da una parte considera oneri deducibili
i contributi versati alla previdenza complementare e
dall’altra cancella dall’art. 48, comma 2, lett. a), la
previsione che escludeva dalla formazione del reddito
di lavoro dipendente “i contributi versati dal datore
di lavoro alle forme pensionistiche complementari”
(art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 47/2000). Ne
consegue che i contributi a carico del datore di lavoro
versati ai fondi di previdenza complementare con-
corrono alla determinazione del reddito da lavoro
dipendente secondo le regole generali previste dal-
l’art. 51, comma 1, del TUIR. Regole che conside-
rano imponibili “tutte le somme i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta,
anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione
al rapporto di lavoro” (circ. Agenzia delle Entrate
n. 29/2001, par. 2.5, e n. 78/2001).
Questo aspetto deve essere tenuto in particolare
considerazione anche se non sempre è sufficiente-
mente “pubblicizzato” nei calcoli di convenienza per
valutare se aderire o meno al fondo. Sulla base del-
l’attuale quadro normativo il vantaggio fiscale si
concentra esclusivamente sulla quota contributiva
a carico del dipendente mentre non spiega alcun
beneficio su quella versata dal datore di lavoro. Il
vantaggio fiscale della quota a carico del dipendente,
entro i limiti di deducibilità, è senza dubbio pari
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all’aliquota marginale Irpef pagata dal dipendente.
Al contrario, quella del datore di lavoro è neutra in
quanto prima incrementa il reddito di lavoro dipen-
dente e poi lo abbatte per lo stesso importo.
Il regime previdenziale
I versamenti alla previdenza complementare hanno
effetti contributivi diversi per la quota a carico lavo-
ratore e per quella a carico del datore di lavoro (Circ.
INPS n. 98/2007).Mentre per il lavoratore tali versa-
menti scontano l’ordinario trattamento previdenziale,
in quanto trattenuta sulla retribuzione imponibile ai
fini fiscali, per quelli a carico del datore di lavoro è
previsto un trattamento previdenziale agevolato conil
versamento di un contributo di solidarietà pari al 10%
(art. 9-bis, D.L. n. 103/1991).
Le informazioni che alimentano la posizione relativa
alla previdenza complementare transitano per la
denuncia mensile (UniEmens) ed in particolare nella
ListaPosPA all’interno della quale è stato previsto il
quadro E1 dedicato alla previdenza complementare.
Queste informazioni sonotrasmessedall’INPS, gestione
ex Inpdap, al Fondo.
Si evidenzia, infine, che costituiscono versamenti
alla previdenza complementare (e lo conferma l’art.
56-quater del CCNL 21 maggio 2018, di cui si dirà in
seguito) anche gli importi che le amministrazioni
decidono di pagare al Fondo Perseo-Sirio, derivanti
dagli introiti delle sanzioni per violazioni al Codice
della strada. Pertanto, anche detti versamenti sono
soggetti alla corresponsione del contributo di solida-
rietà del 10%.
Riepilogo degli adempimenti del sostituto
d’imposta
Il sostituto d’imposta dovrà procedere nel modo
seguente (Circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2001):
1) sommare al reddito di lavoro dipendente erogato i
contributi a carico del datore di lavoro versati alla
previdenza complementare;
2) dedurre dal reddito lordo i contributi versati alla
previdenza complementare nel limite di 5.164,57
Euro, considerando sia la quota a carico del dipen-
dente che quella a carico del datore di lavoro;
3) indicare nel punto 1 della CU il reddito da lavoro
dipendente corrisposto comprensivo del contributo a
carico del datore di lavoro e al netto degli oneri
deducibili ed indicare nelle apposite caselle i contri-
buti dedotti e quelli eccedenti il limite;
4) versare il contributo di solidarietà del 10%;
5) presentare la denuncia mensile Uniemens con la
sezione dedicata alla previdenza complementare
compilata.
Le nuove modalità di adesione al Fondo
Perseo-Sirio
Il legislatore tenta di forzare la mano in tema di
adesione alla previdenza complementare dei dipen-
denti pubblici. Il comma 157 dell’articolo unico della
Legge di bilancio 2018 dispone, infatti, che:
“Fermorestando quanto previsto dall’articolo2del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri20 dicembre 1999, recante ‘Trattamento di
fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei
confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti
istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi,
anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa
informazione dei lavoratorinonchéla libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive dellaCommissionedi vigilanza
sui fondi pensione (COVIP).”
In sostanza viene rimesso alle parti che hanno
istituito i Fondi di previdenza complementare
poter decidere come i dipendenti pubblici aderi-
scano ai predetti Fondi. Già, però, la norma apre
una strada: il silenzio-assenso. Oggi i dipendenti
devono esprimere espressamente la volontà di
aderire al Fondo; per i nuovi assunti dal 1° gen-
naio 2019 ARAN e Confederazioni Sindacali
possono concordare che l’adesione sia automatica
a meno che il predetto neo-assunto manifesti in
maniera esplicita la volontà di non aderire al
Fondo, entro un termine prestabilito. Come si
può notare, si capovolge la situazione. È chiaro
che, se sarà adottata questa decisione, le
Pubbliche Amministrazioni dovranno informare
i nuovi assunti del contenuto di tale accordo,
con particolare attenzione al termine oltre il
quale scatterà il silenzio-assenso.
Il CCNL del 21 maggio 2018
Due sono gli articoli del CCNL in questione che
interessano la previdenza complementare per i
dipendenti del comparto Funzioni Locali:
- l’art. 73, che riguarda la previdenza complementare
in generale;
- l’art. 56-quater, che ha, per oggetto, l’utilizzo dei
proventi delle violazioni del codice della strada.
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Obbligo di informazione in materia di Fondo
Perseo-Sirio
Il predetto art. 73 impone agli enti l’onere di informazione ai propri dipendenti. Stabilisce, infatti, la
disposizione:
“Al fine di una consapevole ed informata adesione dei dipendenti alla previdenza complementare negoziale, gli enti forniscono adeguate
informazioni al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in merito al Fondonegoziale di previdenza complementarePerseo-Sirio,
ove possibile con il supporto professionale della struttura del predetto Fondo.”.
Innanzitutto, vi è da evidenziare che la disposizione in
commento pone un obbligo in capo alle singoleammi-
nistrazioni. Difatti viene utilizzato il verbo all’indica-
tivo presente (gli enti “forniscono”), a cui la Corte
Costituzionale, in sede interpretativa, ha fatto conse-
guire una norma imperativa e non una facoltà.
La misura appare alquanto scarna in quanto fornisce
una sola strada attraverso la quale l’Amministrazione
assolve all’obbligo di informare i propri dipendenti in
materia di previdenza complementare o, meglio, di
Fondo Perseo-Siro, vale a dire la formazione. Stru-
mento che può essere attivato sia con personale
dell’ente, che con esperti esterni, anche in rappre-
sentanza dello stesso Fondo. Considerato che, tal-
volta, la dimensione dei singoli enti è relativamente
ridotta, si può ipotizzare che tali iniziative possano
essere intraprese a livello di più Amministrazioni
(Unione di Comuni, Consorzi o, più semplicemente,
per accodo fra le stesse Amministrazioni).
In generale, l’obbligo di informazione può essere
assolto anche mediante altri strumenti diversi
dalle iniziative di formazione. Ad esempio,
l’ente può emanare una circolare destinata a
tutti i dipendenti, da allegare al cedolino dello
stipendio oppure da pubblicare sul portale del
dipendente, nella quale vengono illustrati il fun-
zionamento del Fondo e i vantaggi e gli svantaggi
della previdenza complementare. Parimenti, una
nota dal contenuto simile può essere allegata al
contratto individuale di lavoro al momento
dell’assunzione.
La previdenza complementare dei vigili solo
al Fondo Perseo-Sirio
Parecchie perplessità ha suscitato la disposizione
contenuta nell’art. 56-quater del CCNL 21 maggio
2018, dove si prevede che:
“I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208,commi4 lett. c), e
5, del D. Lgs. n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque
l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;”
...omissis...
Come è noto l’art. 208 del Codice della Strada con-
sente, nel limite del 50%degli introiti di competenza e
derivanti dalle sanzioni per la violazione dello stesso
Codice, di destinare tali somme ad una serie di finalità,
tra le quali si annoverano le “misure di assistenza e di
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma 1 dell’articolo 12”, vale a dire gli appartenenti ai
Corpi e ai servizi di polizia municipale e provinciale.
Fino all’entrata in vigore del nuovo CCNL, i versa-
menti di detti proventi destinati a favore della pre-
videnza complementare dei vigili potevano essere
effettuati presso un qualsiasi soggetto che gestisce
tali forme di previdenza. La scelta doveva essere
operata con apposita gara d’appalto.
Con il contratto collettivo del 21 maggio 2018, si
impone l’obbligo di versare le somme in questione
solo ed esclusivamente al Fondo Perseo-Sirio. Sul
punto, ad oggi, non sussistono più dubbi. L’ARAN,
con il parere prot. 15694 del 18 settembre 2018,
rispondendo al Comune di Brescia, ha chiarito che:
1) dal 22 maggio 2018 il Fondo Perseo-Sirio è l’unico
fondo a cui poter destinare somme per la previdenza
complementare dei vigili derivanti dalle sanzioni al
Codice della Strada e non è consentito il versamento
a Fondi diversi;
2) gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale
possono mantenere la posizione individuale istituita,
in passato, presso altri Fondi di pensione e non vi è
l’obbligo di devoluzione di quanto maturato al Fondo
Perseo-Sirio, ma non sarà possibile effettuare altri
versamenti su tale posizione ad opera dell’Ammini-
strazione locale;
3) l’ente potrà effettuare versamenti a favore degli
agenti di polizia locale presso Fondi diversi dal Per-
seo-Sirio solo nel caso in cui, prima della sottoscri-
zione del CCNL, siano già state destinate le risorse in
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1502 Azienditalia 11/2018
questione con atti formali. Questi atti non possono
che essere individuati nella delibera o nella deter-
mina adottata in proposito.
Una prima questione può essere rappresentata dalla
durata che era stata prevista, in origine, per l’affida-
mento della gestione della previdenza complemen-
tare degli appartenenti alla Polizia Municipale. In
altre parole, cosa succede se, nella gara di appalto, è
stata attribuita la predetta gestione per un decennio
(e, quindi, la compagnia assicurativa o altro soggetto
che ha vinto la gara ha tenuto conto di questo lasso
temporale nel fissare le condizioni) e, ad oggi, sono
trascorsi solo tre anni? Può un contratto collettivo
entrare “a gamba tesa” in questo rapporto giuridico
già perfezionato nel campo del diritto privato e, di
fatto, interrompere i versamenti? Il soggetto gestore
ha titolo per richiedere un risarcimento del danno
patito da tale interruzione? Le risposte a questi que-
siti, ad oggi, non sono note e, con tutta probabilità,
saranno rimesse al convincimento del giudice, in sede
di ricorso.
Un secondo problema era rappresentato dall’obbligo
di optare per il TFR imposto ai soggetti che, nel
passato, avessero espresso la volontà di iscriversi al
Fondo Perseo-Sirio. In sostanza, quindi, il disposto
del nuovoCCNLobbligava i vigili, in regime di TFS,
ad aderire al TFR, se volevano beneficiare dei versa-
menti a loro destinati dalle somme incassate per
sanzioni al Codice della Strada. Qualora tale opzione
non fosse stata esercitata, il dipendente non avrebbe
potuto iscriversi al Fondo in questione e, di conse-
guenza, all’ente non sarebbe stato consentito di ali-
mentare la posizione individuale dell’agente di
polizia locale. Il problema ha, fortunatamente, tro-
vato soluzione da parte del Fondo Perseo-Sirio, il
quale, oggi, permette di effettuare versamenti presso
il Fondo Perseo-Sirio a favore degli agenti di polizia
locale, anche se questi non abbiamo optato per ilTFR
e per la previdenza complementare. Nella nota datata
11 settembre 2018 ed emessa a firma congiunta del
Fondo Perseo-Sirio e ANCI è stato, altresì, sottoli-
neato che questa nuova modalità di versamento non
obbliga:
a) il datore di lavoro a provvedere ad ulteriori
versamenti;
b) il dipendente ad effettuare alcun pagamento del
contributo a proprio carico;
c) il dipendente a conferire, in tutto o in parte, il TFR
al Fondo.
In effetti, già lo scorso luglio, il Fondo Perseo-Sirio
aveva preannunciato questa possibilità, realizzabile
con il benestare della COVIP alle modifiche statu-
tarie del Fondo; autorizzazione arrivata il 26 luglio
2018. Nella relativa circolare, il Fondo sottolineava
come i versamenti in questione dovevano pervenire
in maniera distinta dai contributi pagati dai dipen-
denti che siano ordinariamente iscritti al Fondo,
specificando le modalità di comunicazione dei dati
relativi agli agenti di polizia municipale destinatari
dei versamenti in questione.
Ovviamente questo nuovo canale di versamento al
Fondo Perseo-Sirio non esclude che l’agente di poli-
zia locale, su base assolutamente volontaria, si possa
iscrivere al predetto Fondo, con le stesse modalità in
vigore in passato e con le medesime conseguenze
(trasformazione del TFS in TFR, versamento del
contributo, ecc.). L’iscrizione dovrà avvenire con il
modulo predisposto per tale adesione (modulo di
integrazione contributiva polizia locale). Sempre su
base volontaria, il dipendente può riunire presso il
Fondo Perseo-Sirio tutti i versamenti effettuati in
passato presso altri Fondi pensione.
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