Pa, niente taglio al cuneo fiscale sull’anticipo di dicembre
28 Novembre 2023 - Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi+ Enti Locali - di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
In breve
L’Inps: la decontribuzione non può essere applicata all’una tantum di fine anno
Sul maxianticipo dei rinnovi contrattuali sotto forma di indennità di vacanza contrattuale maggiorata in pagamento a dicembre i dipendenti pubblici non potranno beneficiare del taglio al cuneo previdenziale e quindi verseranno la contribuzione piena. Questa la posizione contenuta nel messaggio Inps 4191/2023.
Il decreto Anticipi (articolo 3 del Dl 145/2023) ha previsto il pagamento di un anticipo del rinnovo contrattuale 2024 pari a 6,7 volte l’indennità di vacanza contrattuale in godimento. Mentre le amministrazioni centrali devono riconoscerlo obbligatoriamente, per le altre si tratta di una facoltà legata, principalmente, alle disponibilità di bilancio.
Dal punto di vista previdenziale la norma stabilisce che l’incremento non è rilevante ai fini del riconoscimento dello sgravio del 7% per gli emolumenti fino a 1.923 euro, ridotto al 6% fino a 2.692 euro. Ma che cosa significa in concreto? L’istituto di previdenza chiarisce che l’anticipo è neutro sia ai fini della maturazione del diritto all’esonero che per la sua quantificazione. Ne consegue, in primo luogo, che ai fini del calcolo dei limiti per il riconoscimento dello sgravio non si considera l’anticipo. Quindi a fronte di una retribuzione ordinaria di 1.500 euro e di un anticipo di 750 euro è possibile riconoscere lo sgravio in quanto quest’ultimo è neutro rientrando nella fascia del 7 per cento. Il messaggio Inps però evidenzia che sui 750 euro non verrà riconosciuto il beneficio previdenziale e quindi il dipendente dovrà pagare i contributi pieni e non quelli ridotti. Il sostituto d’imposta procederà alla trattenuta di euro 66,37 euro (750 x 8,85%) senza la riduzione del 7% pari a 52,50 euro.
Nell’UniEmens sono stati istituiti i codici «L107» per la gestione privatistica e «57» per quella pubblica che potranno essere utilizzati solo nel mese di dicembre. Ne consegue che non potrà essere erogato nel 2024.
Sull’anticipo non si potrà più recuperare lo sgravio? Sul punto l’Inps non prende posizione. Se la risposta fosse positiva risulterebbe sicuramente conveniente, per le amministrazioni diverse da quelle centrali, posticipare al 2024 l’erogazione mensile dell’indennità di vacanza contrattuale maggiorata come previsto dalla legge di Bilancio 2024, la quale non ne esclude la neutralità ai fini del cuneo contributivo.
Forse, in una lettura sistematica, si potrebbe ipotizzare che lo sgravio possa essere recuperato nel 2024 quando tutte le Pa dovranno erogare l’indennità maggiorata compensandola con l’eventuale anticipazione riconosciuta a dicembre 2023. Se questa interpretazione verrà confermata, la neutralità della compensazione combinata con l’indennità maggiorata, utile ai fini dello sgravio, sposterà dal 2023 al 2024 il beneficio previdenziale.